Mediazione obbligatoria e contratti bancari e finanziari

20 Dicembre, 2016

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Assenza della parte chiamata e contestuale invio alla segreteria dell’organismo di mediazione adito di una comunicazione contenente le ragioni della mancata partecipazione al procedimento – Interpretazione di tale condotta – Assenza ingiustificata – Configurabilità – Fondamento e conseguenze sanzionatorie nel successivo giudizio

In tema di mediazione obbligatoria, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione limitandosi a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/10. Infatti, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto una domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari, il giudice, in applicazione degli enunciati principi, ha condannato l’istituto di credito convenuto al versamento, in favore dell’Erario, della somma di € 237,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione).

Tribunale di Vasto, ordinanza, 16 dicembre 2016 – Giudice Fabrizio Pasquale

Testo dell’ordinanza

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