Uso della mediazione in tema di scioglimento della comunione di beni

23 Maggio 2019

Scioglimento della comunione: procedura di mediazione

Scioglimento della comunione: la mediazione civile rappresenta, nello scenario giuridico italiano, la procedura più utile e vantaggiosa, anche economicamente, (comunione ordinaria ivi compresa quella ereditaria. art. 1100 ss c.c.).

È uno strumento in grado di risolvere tutte le controversie legate a divisioni e successioni ereditarie in pochissimo tempo (tre mesi), attraverso il dialogo tra le parti e l’intervento neutrale, imparziale  del mediatore.

Peraltro, l’art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28ha posto, proprio in questa materia,l’obbligatorietà del tentativo di mediazione civile,come condizione di procedibilità dell’eventuale successivo giudizio.

Va sottolineato che il procedimento di mediazione può essere utilizzato anche in via preliminare al fine di evitare il sorgere di un conflitto, in assenza di contenzioso sulla divisione, avviando congiuntamente la procedura.

La mediazione si svolge con l’assistenza legale obbligatoria dell’avvocato, che ne garantisce il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Scioglimento della comunione e ripetizione dell’accordo negoziale

Ai fini dell’efficacia dell’accordo nei confronti dei terzi, il documento finale richiede l’autentica delle firme dinanzi al notaio che provvederà a compiere un atto di ripetizione dell’accordo negoziale.

Ciò che rende estremamente vantaggioso l’uso della mediazione è il regime fiscale di cui beneficia: l’art. 17 del D. Lgs 28/2010 prevede “l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” ivi comprese le imposte ipotecarie e catastali e l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore (base imponibile) di 50.000 euro.

Regime fiscale

Siffatto imponibile si paga con aliquote differenti a seconda del tipo di negozio giuridico che si pone in essere e in caso di successione ereditaria con assegnazione di quote uguali agli eredi, l’aliquota è dell’1% e in caso di conguagli del 4% (terreni) o 9% (immobili) considerando il negozio giuridico posto in essere una compravendita.

Il regime fiscale agevolato, è stato introdotto al fine d’implementare l’uso di tale istituto e si applica allo scioglimento della comunione che segue il deposito della dichiarazione di successione e non alla fase di successione stessa.

È riconosciuto inoltre, un credito d’imposta commisurato all’indennità di mediazione versata e fino alla concorrenza di euro 500,00 per le parti che pagano le indennità di mediazione e raggiungono l’accordo; in caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta si riduce alla metà.

Condividi questo articolo su:

Form

Mettiti in contatto con noi

Contatti

Via Santamaura, 46 00192 – Roma

Tel. 06.47.41.96.7

segreteria@primaveraforense.it

×

Ciao!

Clicca sul contatto riportato qui sotto per chattare su WhatsApp o invia una mail a amministrazione@primaveraforense.it

× Come ti posso aiutare?