Mediazione effettiva: condizione di procedibilità

6 Giugno, 2019

Commento a cura di Giovanni Giangreco Marotta, avvocato in Roma e Presidente di ASS.I.O.M.

Il Tribunale di Firenze afferma che il primo incontro non debba essere solo informativo. Le parti devono adoperarsi per partecipare in mediazione in ottica ‘effettivamente’ conciliativa. Il solo incontro informativo produce un “vuoto rituale”. 

Primo incontro di mediazione: condizione di procedibilità

Affinché la domanda giudiziale sia procedibile, nei casi di mediazione obbligatoria e delegata, è necessario che le parti si confrontino durante il primo incontro sulle ragioni della controversia insorta. Pertanto l’incontro non dovrà essere meramente informativo ma dovrà imperniarsi sulla ‘logica conciliativa’.

È quanto chiarito e stabilito dalla sentenza del Tribunale di Firenze dell’8 maggio 2019 .
Il giudice ha prodotto le sue conclusioni diametralmente opposte alla recente sentenza della Cassazione (Cass. civ. sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473).

Quest’ultima, infatti, ha affermato che la condizione di procedibilità in giudizio è sottoposta all’obbligo di mediazione ex lege e che si avvera con la mera celebrazione del primo incontro informativo.

Motivazioni della decisione della Cassazione

Le ragioni della decisione citata sono da rilevarsi, in prima istanza, nel contenuto letterale del D.Lgs. 4 marzo 2010, n° 28. In esso, infatti, non sono rintracciabili norme che impongano l’onere per le parti di procedere oltre il primo incontro di carattere meramente informativo. 
In seconda battuta, l’art 2, comma 2°- bis del D.lgs 28/2010 pare sottolineare come sia sufficiente per l’avverarsi della condizione di procedibilità la sola partecipazione al primo incontro.

Dichiarazione, quella dei giudici della Suprema Corte, che si pone in contrasto con le sentenze dei giudici di merito che hanno rigettato l’ipotesi di avveramento della condizione di procedibilità anche nel caso in cui le parte si siano rifiutate di perseguire in concreto soluzioni conciliative giungendo, peraltro, ad azioni sanzionatorie. L’impostazione degli uffici di merito prevede che la mediazione deve essere non solo informativa, ma necessariamente effettiva ai fini della procedibilità della domanda.

Il Tribunale di Firenze ha aderito, pertanto, alla seconda ipotesi rilevando come nello stesso d.lgs 28/2010 sia previsto che l’accordo possa raggiungersi anche al primo incontro.

La fattispecie

Il giudice di Firenze aveva rimandato le parti in mediazione (ex art. 5, co 2, d.lgs. 28/2010), avvisando le stesse che, sin dal primo incontro davanti al mediatore, si sarebbe dovuto procedere ad “effettiva attività di mediazione in merito alla lite”.

Effettività del procedimento su cui si innesta la sentenza: se da un lato i convenuti hanno dato disponibilità a procedere in mediazione, dall’altro la banca, attraverso il suo legale, ha dichiarato la sua non volontà a procedere poiché si riteneva superfluo l’esperimento del procedimento viste le posizioni fortemente contrapposte tra le parti in lite.

Il giudice dichiara che la domanda debba dichiararsi improcedibile per “mancato esperimento effettivo della procedura di mediazione imputabile”.

L’assunto della decisione in esame è che la mediazione ha una funzione anzitutto deflattiva dei contenziosi in tribunale e, al contempo, ha la funzione di favorire metodi alternativi per la risoluzione dei conflitti.

L’esperimento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità in giudizio, non deve configurarsi come semplice comparizione delle parti dinanzi al mediatore. Ciò condurrebbe all’ “elevato rischio che tutto il procedimento divenga un vuoto rituale”.

L’irrituale svolgimento del procedimento di mediazione nel caso esaminato, conclude il Tribunale di Firenze, rende quindi improcedibile la domanda ai sensi dell’art. 5, comma 2 e comma 2-bis d.lgs. n. 28/2010.

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