Mediazione delegata e tardiva presentazione dell’istanza: dal foro di Vasto due importanti pronunce

5 Ottobre, 2017

A cura del Centro Studi di Primavera Forense sulla Mediazione Civile. “Nemo Iudex sine Mediatore”


Il Tribunale di Vasto, nella persona del Dott. Fabrizio Pasquale, affronta la dibattuta questione della natura del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione dell’istanza in sede di mediazione delegata. Le pronunce proposte, pur aderendo alla tesi della natura non perentoria del termine de quo, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nell’ordinanza, l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata in quanto la mediazione, benché tardivamente iniziata, si era comunque conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Al contrario, nella sentenza, la domanda (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, all’udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

  • In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, la parte istante ben può decidere di avanzare la domanda oltre il termine – ordinatorio – assegnato dal giudice, senza – per ciò solo – incorrere nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. Tuttavia, la parte che ritarda l’attivazione della procedura si accolla il rischio che il procedimento non riesca a concludersi nel termine massimo di tre mesi, che inizia comunque a decorrere, indipendentemente dalla iniziativa dell’interessato, dalla scadenza del termine assegnato dal giudice. Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica. Diversamente, ove il procedimento di mediazione si sia concluso entro il termine di legge (o, comunque, anche successivamente ma pur sempre prima della celebrazione della udienza di rinvio), benché iniziato dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, giammai l’iniziale ritardo potrà determinare la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, osserva il giudicante, l’incontestato ritardo nella presentazione della domanda di mediazione ha avuto una ripercussione negativa, sia sui tempi di definizione della procedura, la quale non si è potuta concludere entro i tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dal giudice, sia sui tempi di definizione del processo, posto che all’udienza di rinvio, fissata ad una data successiva rispetto alla scadenza del termine massimo di durata della mediazione, la parte opponente ha avanzato istanza di rinvio del processo per consentire l’esperimento della procedura di mediazione, che era stata tardivamente intrapresa. In altri termini, poiché l’istanza di mediazione è stata depositata con molto ritardo rispetto a quanto disposto dal giudice (addirittura oltre il termine di durata massima della procedura) e soprattutto a ridosso temporale dell’udienza di rinvio, deve prendersi atto che, alla data di tale udienza, il procedimento di mediazione non era stato ancora esperito e, pertanto, deve concludersi che la condizione di procedibilità della opposizione non si è verificata; ne consegue, conclude la pronuncia, la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione, con conseguente definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto).

Tribunale di Vasto, Sentenza 27 settembre 2017 – Giudice Fabrizio Pasquale

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  • In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, la parte istante ben può decidere di avanzare la domanda oltre il termine – ordinatorio – assegnato dal giudice, senza – per ciò solo – incorrere nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. Tuttavia, la parte che ritarda l’attivazione della procedura si accolla il rischio che il procedimento non riesca a concludersi nel termine massimo di tre mesi, che inizia comunque a decorrere, indipendentemente dalla iniziativa dell’interessato, dalla scadenza del termine assegnato dal giudice. Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica. Diversamente, ove il procedimento di mediazione si sia concluso entro il termine di legge (o, comunque, anche successivamente ma pur sempre prima della celebrazione della udienza di rinvio), benché iniziato dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, giammai l’iniziale ritardo potrà determinare la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, osserva il giudicante, l’incontestato ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non ha avuto alcuna ripercussione negativa, né sulla durata complessiva della procedura, che si è comunque conclusa entro il termine massimo di durata di tre mesi, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato dal giudice, né tantomeno sui tempi di definizione del processo, posto che all’udienza di rinvio, fissata dal giudice e poi rinviata d’ufficio ad una data successiva rispetto alla scadenza del termine massimo di durata della mediazione, le parti non hanno avanzato alcuna istanza di rinvio o di proroga di un procedimento che è stato comunque ritualmente esperito; ne consegue, conclude la pronuncia, che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale avanzata deve ritenersi avverata e, quindi, l’eccezione di improcedibilità sollevata non merita di essere accolta).

Tribunale di Vasto, Ordinanza 15 maggio 2017 – Giudice Fabrizio Pasquale

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