Mediazione civile: Improcedibilità della domanda per assenza personale della parte istante

21 Novembre, 2018

“La mancata partecipazione personale della parte istante al primo incontro di mediazione determina l’improcedibilità della domanda. La partecipazione alla mediazione è un atto personalissimo della parte, non delegabile se non mediante atto notarile, e la partecipazione dell’avvocato ha il solo scopo di garantire un’assistenza tecnica.

L’istituto della mediazione, che non può ridursi ad una mera funzione notarile del mediatore e del giudice, esige che siano presenti di persona anche le parti in quanto mira a riattivare la comunicazione fra i litiganti al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto. Il primo incontro non può essere che quello fra le parti posto che la comparizione innanzi al mediatore non ha solo uno scopo informativo della funzione della mediazione, ma uno scopo di vera e propria attività di conciliazione”.

(Sentenza del 12/11/2018 del Tribunale Civile di Roma – V^ Sez. – Dott. Roberto Ghiron)

 

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Con questa sentenza, il Tribunale Civile di Roma, seguendo l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dal Tribunale di Firenze – che si va sempre più consolidando in tutta Italia e anche nel Foro di Roma (ex multis, Trib. Firenze 19.3.2014; Trib. Pavia 9.3.2015; Trib. Vasto 9.3.2015; Trib. Roma 19.2.2015; Trib. Roma 14.12.2015) -, ribadisce in materia di mediazione civile e commerciale due principi cardine: l’obbligatorietà della presenza personale della parte e l’obbligo dello svolgimento effettivo del tentativo di conciliazione.

 

Obbligatorietà della presenza personale della parte

L’obbligo della presenza personale della parte è sancito dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 secondo il quale “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”. E’ evidente quindi che la presenza dell’avvocato è sussidiaria e ha l’obiettivo di assistere e sostenere il cliente nella conduzione delle trattative fino alla stesura dell’eventuale accordo.

Se è vero, come evidenzia il Giudice Ghiron, che compito del mediatore civile è ristabilire la comunicazione fra i litiganti, è anche vero che tale attività non può prescindere dalla partecipazione personale delle parti.

 

Svolgimento effettivo del tentativo di conciliazione

L’obbligo dello svolgimento effettivo del tentativo di conciliazione è sancito sempre dall’art. 8, comma 1, cit., secondo cui “il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.

La “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, invero, sussiste sempre, a meno che non vi siano cause ostative allo svolgimento della procedura di mediazione come, ad esempio, una controversia avente ad oggetto diritti indisponibili o la carenza di legittimazione attiva o passiva di una delle parti.

Il Giudice Ghiron, quindi, stigmatizza non solo l’assenza ingiustificata della parte al primo incontro ma anche il comportamento – ancora troppo frequente – di quegli avvocati che, al primo incontro di mediazione, si presentano da soli per riferire che non intendono svolgere la mediazione poichè “… non sussistono i presupposti per il raggiungimento di un accordo”, “… le posizioni delle parti sono troppo lontane”, “… abbiamo già condotto le trattative ma non è stato possibile raggiungere un accordo”, ed altro ancora.

 

In questi casi, può dirsi assolta la condizione di procedibilità?

La soluzione della questione, osserva il Giudice dott. Ghiron, deve muovere dal disposto dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010, come modificato, secondo il quale “la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo”. Ad avviso del dott. Ghiron, il primo incontro non può essere che quello fra le parti posto che la comparizione innanzi al mediatore non ha solo uno scopo informativo della funzione della mediazione, ma uno scopo di vera e propria attività di conciliazione. Onde, per assolvere la condizione di procedibilità, la parte che ne abbia interesse ha l’onere di partecipare agli incontri innanzi al mediatore. Invero, la logica dell’istituto è nel senso che non è sufficiente promuovere la mediazione ma è necessario partecipare alla stessa al fine di rendere possibile un accordo che, poi, è lo scopo del procedimento.

“P.Q.M.”

Domanda improcedibile e condanna alle spese del giudizio.

(Avv. Giovanni Giangreco Marotta)

 

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