OMESSA SANZIONE PER MANCATA MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

18 Marzo, 2019

mancata mediazione senza giustificato motivo

La mancata mediazione per assenza delle parti senza giustificato motivo comporta una sanzione, a norma dell’art. 8 , comma 4-bis del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28, (legge istitutiva della mediazione civile obbligatoria). Ciò nonostante emerge sulla base della casistica in nostro possesso come la disposizione non venga quasi mai applicata, pur ricorrendone i presupposti.

Mancata mediazione senza giustificato motivo: dato in calo

Secondo le rilevazioni condotte dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa –  dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 la percentuale di comparizione dell’aderente ai procedimenti si attesta al 50,2%: un dato confortante se lo compariamo alla percentuale del 48,4% emersa delle rilevazioni condotte già nel primo trimestre del 2017. L’incremento diventa ancor più confortante se questo dato viene letto alla luce di un’analisi a campione da cui si evince una percentuale di successo del 44,3% nel caso in cui le parti  accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro. La crescita di questi dati dimostra come i cittadini, oltre agli addetti ai lavori, stiano riponendo notevole fiducia nelle procedure di mediazione.

Mancata mediazione senza giustificato motivo: art. 8, comma 4-bis del d.lgs del 4 marzo 2010 n. 28

Secondo la norma in esame, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Mancata mediazione senza giustificato motivo: denuncia dell’ASS.I.O.M.

L’omessa irrogazione delle sanzioni provoca, così, un notevole danno erariale: viene meno, infatti, l’acquisizione di entrate certe, liquidi ed esigibili di pertinenza dello Stato. Non solo: la mancata applicazione della norma in esame provoca una marcata frustrazione delle finalità deflattive di interesse pubblico sottese alla mediazione obbligatoria. In qualità di Presidente dell’ASS.I.O.M. – Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione – ho segnalato già alle autorità competenti le condotte plurime e reiterate causative di danno alle casse dello Stato. Auspichiamo, pertanto, che i Giudici applichino alla lettera tali sanzioni come monito per le Mediazioni future. Per un ulteriore approfondimento leggi anche l’articolo pubblicato su Studio Cataldi.

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