L’onere della forma scritta è estensibile anche ai singoli ordini di investimento impartiti dal cliente

9 Aprile, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


In tema di intermediazione finanziaria, l’art. 23 del D.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento – con l’eccezione, ricorrente nel caso di specie, dell’esonero dall’osservanza di tale forma, prevista dai Regolamenti Consob, in considerazione della natura professionale dei contraenti – si riferisce al contratto quadro, e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali. Tuttavia, tale principio non trova applicazione allorquando sia lo stesso contratto quadro, o un’apposita pattuizione stipulata dalle parti, a prevedere anche per gli ordini di investimento la forma scritta. In tal caso, infatti, il principio di cui all’art. 1352 cod. civ., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita “ad substantiam”, è estensibile anche agli ordini di investimento, atteso che si tratta di atti aventi natura negoziale e distinti ed autonomi dal contratto quadro. In tale ultima ipotesi, l’onere di forma assume – a vantaggio di entrambe le parti – la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell’investitore, di garantire all’operatore la serietà di quell’ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicché l’intermediario può legittimamente rifiutare l’esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti.

Corte di cassazione, Sez. I civ. sentenza 12 marzo 2018, n. 5890

Corte di Appello di Firenze, sentenza 28 febbraio 2013, n. 373

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