Locazione ad uso non abitativo: responsabilità del cedente dell’azienda

21 Luglio, 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.

“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile


Clausola di mediazione civile e arbitratoLOCAZIONE

In tema di locazione ad uso non abitativo, l’art. 36 legge n. 392/1978 – che prevede la responsabilità sussidiaria del cedente dell’azienda, in caso di inadempimento del cessionario – si applica analogicamente anche al caso in cui il contratto di locazione venga trasferito, anziché mediante la cessione o l’affitto dell’azienda, mediante la cessione integrale delle quote di una società di persone, con la conseguenza che gli ex soci cedenti restano obbligati nei confronti del locatore anche per i canoni maturati dopo la cessione. In entrambe le ipotesi, infatti, ricorre la necessità di assicurare al locatore, che non può opporsi al mutamento soggettivo del contratto, la conservazione della garanzia patrimoniale generica offerta dall’originaria controparte contrattuale, che, nel caso in cui la conduttrice sia una società di persone, è costituita dal patrimonio personale dei soci.

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. sentenza 21 giugno 2017, n. 15348

Corte di Appello di Venezia, sentenza 5 maggio 2014, n. 632

Rigetta ricorso

Primavera Forense

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