L’inosservanza degli obblighi informativi preventivi dell’intermediario può essere sanata dal comportamento successivo delle parti

17 Maggio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


In tema di contratti di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria da inadempimento degli obblighi preventivi di informazione gravanti sull’intermediario rileva anche il comportamento delle parti successivo all’effettuazione dell’ordine di acquisto, in quanto gli effetti di detto inadempimento ex artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 restano affidati alla disciplina del cod. civ., sicché l’inosservanza dei detti obblighi può essere sanata dal comportamento successivo delle parti che, dopo l’acquisto, rimedino all’originario inadempimento convenendo di nuovo le relative condizioni.

Corte di cassazione, Sez. I civ. ordinanza 6 aprile 2018, n. 8504

Corte di Appello di Bari, sentenza 12 novembre 2013, n. 1471

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