Le infiltrazioni idriche dannose non sono ascrivibili alla categoria

16 Marzo, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


LOCAZIONE

Le infiltrazioni idriche dannose non sono ascrivibili alla categoria

In tema di locazione, costituiscono “vizi della cosa locata” agli effetti dell’art. 1575 cod. civ. – la cui presenza non configura inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 1575 cod. civ., ma altera l’equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sulla idoneità all’uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del corrispettivo, ma non la esperibilità dell’azione di esatto adempimento – quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se eliminabili e manifestantisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione. Ne consegue che è da escludere che possano essere ricompresi tra i vizi predetti quei guasti o deterioramenti dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che determinino una mera infiltrazione, nel qual caso diviene operante l’obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell’art. 1576 cod. civ. la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale. 

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2333

Corte di Appello di Ancona, sentenza 17 luglio 2015, n. 299

Rigetta ricorso

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