L’adozione della forma scritta può essere attenuata ma non soppressa

7 Dicembre 2017

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONTRATTI BANCARI

L’adozione della forma scritta può essere attenuata ma non soppressa

In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l’art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992, e, successivamente, l’art. 117, comma 2, del t.u.l.b., che abilita la Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, a stabilire che “particolari contratti” possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto” deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare “particolari modalità di contrattazione” non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una “radicale” soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel “contratto madre” delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il “contratto figlio” (In applicazione di tale principio, va respinto il ricorso della Banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro, generali ed astratte, contenute nel contratto di conto corrente, senza la previsione di regole relative alla parte economica, ha chiesto di considerare valido il contratto di apertura di credito concluso per facta concludentia).

Corte di cassazione, Sez. I civ. sentenza 22 novembre 2017, n. 27836

Corte di Appello di Napoli, sentenza 31 luglio 2012, n. 2778

Rigetta ricorso


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