La sessione di mediazione ordinata dal giudice deve svolgersi in modo serio ed effettivo

6 Dicembre, 2017

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La sessione di mediazione ordinata dal giudice deve svolgersi in modo serio ed effettivo

In tema di mediazione delegata sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, all’ordine rivolto dal giudice alle parti di esperire il procedimento deve seguire una vera e propria sessione di mediazione, nell’ottica di un serio tentativo di risolvere il conflitto in atto. Tale invito, al contrario, pena il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda, non può ritenersi osservato quando le parti, pur comparse davanti al mediatore, si limitino a manifestare il proprio disinteresse, dichiarando di non voler procedere oltre. Tale condotta, infatti, dando luogo ad una sorta di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura, oltre a rivelarsi certamente irrazionale, appare non conforme ad una lettura sistematica e teleologica del richiamato dettato normativo. Se da un lato, l’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 prevede che, durante il primo incontro, il mediatore debba verificare in concreto se vi sia la possibilità di svolgere la mediazione – con riferimento ad eventuali situazioni preliminari che possano ostacolarne l’esperimento – e non semplicemente se esista o meno la volontà delle parti di procedervi – dall’altro non avrebbe senso la rimessione innanzi all’Organismo di mediazione, con correlativa interruzione, sia pure temporanea, del processo, in funzione di una semplice presa d’atto della manifestazione di disinteresse e quindi di un adempimento di tipo prettamente burocratico.

Corte di Appello di Milano, Sez. II civ. sentenza 10 maggio 2017

Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 15 febbraio 2016, n. 286

Rigetta impugnazione


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