La prova che l’evento rientra tra i “rischi non compresi” grava sull’assicuratore

8 Febbraio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONTRATTI ASSICURATIVI

La prova che l’evento rientra tra i “rischi non compresi” grava sull’assicuratore

Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore.

 

Corte di cassazione, Sez. III ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1558

Corte di Appello di Trieste, sentenza 6 agosto 2014, n. 499

Cassa con rinvio

Primavera Forense

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