Intermediazione finanziaria: la clausola d’inadeguatezza dell’operazione

20 Luglio, 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.

“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile


CONTRATTI FINANZIARI

In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.

 

Corte di cassazione, Sez. I civ. sentenza 3 luglio 2017, n. 16318

Corte di Appello di Brescia, sentenza 11 maggio 2012, n. 600

Rigetta ricorso

Primavera Forense

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