Integra molestia di diritto la menomazione materiale del terzo con limitazione del godimento e contestazione del diritto del locatore

11 Aprile, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


In tema di locazione, la molestia di diritto, dalla quale il conduttore ha diritto di essere garantito dal locatore ai sensi dell’art. 1585 cod. civ., può essere anche realizzata dal comportamento del terzo volto a contraddire il diritto del conduttore al pieno godimento della cosa attraverso una menomazione materiale del bene che ne limiti il godimento e dimostri, al contempo, la volontà di contestare il diritto del locatore contrapponendovi un diritto proprio.

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 13 marzo 2018, n. 6010

Corte di Appello di Roma, sentenza 6 luglio 2015, n. 1992

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