Incapacità del testatore: l’azione di annullamento spetta anche al chiamato all’eredità nello stesso testamento

26 Luglio, 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.

“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile



SUCCESSIONI EREDITARIE

Ai sensi dell’art. 591, terzo comma, cod. civ., legittimato attivamente all’impugnazione del testamento per incapacità è chiunque vi abbia interesse, espressione che, nella sua latitudine, include tutti coloro i quali possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento, esclusa la rilevanza di un interesse puramente morale. Pertanto, la circostanza che l’attore sia stato chiamato all’eredità nello stesso testamento oggetto di impugnazione, non esclude l’interesse ad agire se l’annullamento gli consenta di accedere ad una diversa delazione – legittima o testamentaria – la cui maggiore o minore convenienza non è sindacabile dal giudice. La relativa scelta tra l’una o l’altra, sebbene possa essere motivata da un interesse anche soltanto morale, ha comunque contenuto patrimoniale, per cui non incontra altro limite se non quello del divieto di atti emulativi. In altri termini, l’interesse – anche non patrimoniale – a vedersi attribuito un bene piuttosto che un altro, non va confuso con l’interesse – necessariamente patrimoniale – all’azione di annullamento per incapacità del testatore.

 

Corte di cassazione, Sez. II civ. ordinanza 13 luglio 2017, n. 17392

Corte di Appello di Napoli, sentenza 29 luglio 2014, n. 3480

Rigetta ricorso

Primavera Forense

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