Il foro di Roma ribadisce: la partecipazione al procedimento di mediazione demandata deve essere “effettiva”

20 Luglio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Ai sensi e per l’effetto dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente, e che la mancata partecipazione ovvero l’irrituale partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa (Nel caso in esame, il giudice capitolino, nel disporre la mediazione demandata, ha invitato il mediatore, se ed in conformità alle previsioni del regolamento dell’Organismo adito, a formulare una proposta ai sensi dell’art. 11 del  D.lgs. n. 28/2010, “anche tenendo conto delle indicazioni fornite dal Giudice nel presente provvedimento” ed a fissare a verbale quali siano state le posizioni delle parti al riguardo, anche al fine di consentire al giudice le valutazioni di competenza relativamente alla condotta delle parti ai sensi degli artt. 5 del citato D.lgs. e artt. 91 e 96, comma 3, cod. proc. civ.).

Tribunale di Roma, Ordinanza 29 maggio 2018 – Giudice Verusio

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