I diritti di abitazione si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà

10 Gennaio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


SUCCESSIONI EREDITARIE

I diritti di abitazione si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà

In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all’art. 540, secondo comma, cod. civ., prevede che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà, con conseguente incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge. La stessa norma stabilisce poi che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile e cioè sulla quota di patrimonio liberamente attribuibile dal de cuius, e qualora essa disponibile non sia sufficiente sulla quota di riserva spettante al coniuge, ed eventualmente, sulla quota riservata ai figli. Ciò significa che la determinazione della porzione disponibile – su cui gravano in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano – e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del relictum (e del donatum), se vi sia stato, comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.

 

Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 13 novembre 2017, n. 26741

Corte di Appello di Milano, sentenza 9 marzo 2012, n. 909

Rigetta ricorso


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