Gravi difetti del fabbricato: ribadita la legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio

11 Novembre, 2017

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONDOMINIO

Gravi difetti del fabbricato: ribadita la legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio

L’art. 1130, n. 4, cod. civ., che attribuisce all’amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l’amministratore ha il potere-dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 n. 4, cod. civ., l’azione di cui all’art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l’intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l’amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di esso soltanto.

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Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 24 ottobre 2017, n. 25216

Corte di Appello di Catanzaro, sentenza 4 aprile 2011, n. 369

Rigetta ricorso

 
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