Furto in appartamento dalle impalcature: corresponsabilità del condominio

17 Luglio, 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui non è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.

“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile


CONDOMINIO

In caso di furto in appartamento condominiale commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è certamente configurabile la responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi. Una responsabilità del condominio committente, concorrente con quella dell’appaltatore, è ritenuta altresì configurabile – secondo i principi generali, e quindi sempre ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – in caso di concreta riferibilità ad esso dell’evento, per “culpa in eligendo” (e cioè per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea), o laddove l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore dei suoi ordini ed abbia agito quale “nudus minister”, attuandone specifiche direttive. Inoltre, il condominio potrebbe essere chiamato a rispondere del danno in concorso con l’appaltatore anche per l’omessa vigilanza e custodia cui è obbligato quale soggetto che ha disposto l’installazione ed il mantenimento della struttura, ed in proposito viene sovente richiamata la responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. Peraltro, ai fini della sussistenza della responsabilità di cui alla richiamata norma, sono necessari due presupposti: a) una relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, intesa nelPrimavera Forensesenso che la prima, per il suo intrinseco dinamismo o per l’insorgere in essa di un evento dannoso, abbia prodotto direttamente il secondo, e non sia stata invece solo lo strumento mediante il quale l’uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione; b) un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa, comportante a carico del predetto l’obbligo di vigilare la cosa medesima e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che essa produca danni a terzi. È quindi da escludere, in linea di principio, che – in caso di furto reso possibile dall’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all’impalcatura di proprietà e/o installata, come nella specie, dall’appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale – possa automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., una responsabilità oggettiva o presunta, “da custodia” della struttura, della quale quest’ultimo ha semplicemente consentito l’installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilità ordinaria per colpa, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. In una siffatta ipotesi, la responsabilità del condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo.

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. sentenza 20 giugno 2017, n. 15176

Corte di Appello di Roma, sentenza 16 settembre 2014, n. 5660

Rigetta ricorso

 

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