Divisione ereditaria e formazione porzioni: spetta al giudice stabilire frazionamento o assegnazione dei cespiti

22 Maggio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Nella divisione ereditaria, così come nella divisione delle cose in comunione, non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell’ambito di ciascuna categoria di beni, immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria – ad esempio quella degli immobili – ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Di tal che, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, spetta al giudice del merito accertare se l’anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio. Del pari, anche la scelta del criterio tecnico da utilizzare in ciascuna fattispecie per determinare il valore venale delle varie quote e dei singoli beni che formano oggetto della divisione, a norma dell’art. 726 cod. civ., con riguardo alla natura, ubicazione, consistenza e possibile utilizzazione di ciascun bene, tenuto conto anche delle condizioni di mercato, rientra nell’esclusivo potere del giudice del merito, salvo il controllo di fatto in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Tale stima, una volta acquisita al processo mediante consulenza tecnica ed assunta ed assorbita nella sentenza che delinea l’operazione divisionale, non può certamente essere censurata in sede di legittimità contrapponendovi difformità tra la valutazione del perito e le argomentazioni difensive della parte.

Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 16 aprile 2018, n. 9282

Corte di Appello di Palermo, sentenza 28 aprile 2015, n. 634

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