Divieto di utilizzo privato del locale tecnico condominiale

13 Luglio, 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.

“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile


CONDOMINIO

L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l’unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un “volume tecnico” dell’edificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale.

 

Corte di Cassazione, Sez. VI-2 civ. ordinanza 23 giugno 2017, n. 15705

Corte di Appello di Trieste, sentenza 20 febbraio 2015, n. 112

Accoglie ricorso, cassa con rinvio

Primavera Forense

#mediazione civile #parti comuni #locale tecnico #condominio #abuso

Condividi questo articolo su:

Form

Mettiti in contatto con noi

Contatti

Via Santamaura, 46 00192 – Roma

Tel. 06.47.41.96.7

segreteria@primaveraforense.it

×

Ciao!

Clicca sul contatto riportato qui sotto per chattare su WhatsApp o invia una mail a amministrazione@primaveraforense.it

× Come ti posso aiutare?