Delibere assembleari: ogni domanda di declaratoria di invalidità ha una propria “causa petendi”

23 Marzo 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONDOMINIO

Delibere assembleari: ogni domanda di declaratoria di invalidità ha una propria “causa petendi”

L’assemblea dei condomini, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quanto siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta configurabilità di ragioni di invalidità attinenti all’una o all’altra delibera. Di tal che, ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell’assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria “causa petendi”, che rende diversa, agli effetti degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., la richiesta di annullamento di una delibera dell’assemblea per un motivo difforme da quello inizialmente dedotto in giudizio, e che allo stesso tempo impedisce al giudice la dichiarazione di annullamento della deliberazione dell’organo collegiale per un motivo di contrarietà alla legge o alle regole statutarie distinto da quello indicato dalla parte. Ne consegue che la prospettazione in domanda, e poi come motivo di appello, di una ragione di invalidità della deliberazione impugnata – consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del compenso riconosciuto all’amministratore per il recupero forzoso del credito e per l’impedimento nella lettura del contatore – obbliga il giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), a prendere in esame la questione oggetto di doglianza.

 

Corte di cassazione, Sez. II civ. ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4686

Corte di Appello di L’Aquila, sentenza 6 febbraio 2014, n. 138

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