Danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare: imputabilità e criteri di riparto delle spese

12 Luglio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Per il caso di danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, sussiste la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del soggetto che ha la proprietà o l’uso esclusivo del lastrico in veste di custode, nonché la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del Condominio – in considerazione della funzione di copertura svolta dal lastrico in ambito condominiale – nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi di conservazione delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4), cod. civ., ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 1135, comma 1, n . 4), cod. civ. Il concorso della responsabilità del custode del lastrico – cioè del soggetto titolare della proprietà o dell’uso esclusivo dello stesso – e della responsabilità del Condominio, salva la rigorosa prova della specifica imputabilità del danno al primo, va risolto secondo una regola di ripartizione della responsabilità mutuata dall’art. 1126 cod. civ., norma che pone le spese di riparazione o di ricostruzione nella misura di 1/3 a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico, in considerazione del fatto che quest’ultimo si avvale del lastrico non solo come piano di copertura, ma anche come piano di calpestio, e nella misura dei restanti 2/3 a carico del Condominio, in considerazione del fatto che il lastrico svolge una funzione di copertura di tutto il fabbricato.

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 26 giugno 2018, n. 16792

Corte di Appello di Napoli, sentenza 13 giugno 2012, n. 1662

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