Costituzione di servitù coattiva di passaggio e litisconsorzio necessario

14 Giugno, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, qualora il convenuto eccepisca di non essere tenuto a subire la servitù, perchè l’attore è già titolare di altra servitù sul fondo di un terzo che gli consente di raggiungere la pubblica via, non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario che richieda l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del fondo indicato dal convenuto; infatti, proprietario del fondo asseritamente intercluso, proprietario del fondo a carico del quale viene chiesta la costituzione di servitù coattiva e proprietario del fondo attraverso il quale già esisterebbe un accesso alla via pubblica non sono titolari di un unico rapporto inscindibile; né la sentenza che venisse emessa tra i primi due soggetti considerati, senza la partecipazione al giudizio del terzo, sarebbe inutiliter data, atteso che, nel caso di accoglimento della domanda, il proprietario del fondo di cui si assume l’interclusione otterrebbe la costituzione della servitù coattiva, mentre, nel caso di rigetto, in favore del proprietario a cui carico è stata chiesta la costituzione della servitù si formerebbe un giudicato escludente la sussistenza del presupposto sul quale la domanda era fondata.

 

Corte di cassazione, Sez. II civ. ordinanza 3 maggio 2018, n. 10505

Corte di Appello di Messina, sentenza 17 aprile 2013, n. 301

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