Contratto-quadro e requisito della forma scritta

6 Luglio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


In tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità – azionabile solo dal cliente – dall’art. 23 del D.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

 

Corte di cassazione, Sez. I civ. ordinanza 6 giugno 2018, n. 14691

Corte di Appello di Bologna, sentenza 29 luglio 2014, n. 1832

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