Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.
“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile
In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di “servizi di investimento” – art. 1, comma 5, del T.U.F. di cui al D.lgs. n. 58 del 1998 – cioè mediante l’attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte
dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 dello stesso D.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del Reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabili ratione temporis, senza che possa ricorrere nella specie il caso della c.d. execution only di cui al Regolamento Intermediari Consob n. 16190 del 2007 e successive modificazioni il quale richiede, in ogni caso, che il cliente o potenziale cliente sia stato chiaramente e documentalmente “..informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni..”
Corte di cassazione, Sez. I civ. sentenza 15 giugno 2017, n. 14884
Corte di Appello di Firenze, sentenza 3 aprile 2013, n. 509
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