Comunione e compossesso: configurabile il possesso esclusivo solo in presenza di atti incompatibili con il compossesso altrui

8 Maggio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Il partecipante alla comunione il quale intenda dimostrare l’intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (“uti dominus”), non ha necessità di compiere atti di “interversio possessionis” alla stregua dell’art. 1164 cod. civ., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed “animo domini” della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui, mentre non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.

Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 12 aprile 2018, n. 9100

Corte di Appello di Catania, sentenza 29 marzo 2013, n. 686

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