Compenso al CTU: la parte che ha anticipato le somme non può promuovere separato giudizio

14 Dicembre, 2017

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONTRATTI ASSICURATIVI

Compenso al CTU: la parte che ha anticipato le somme non può promuovere separato giudizio

In materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme a lui spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante (Principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., nel quadro di un di un giudizio in materia assicurativa).

 

Corte di cassazione, Sez. VI civ. ordinanza 22 novembre 2017, n. 27758

Tribunale di Roma, sentenza 31 dicembre 2015, n. 25972

Dichiara inammissibile il ricorso


Primavera Forense

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