Colpevole il notaio rogante la compravendita immobiliare che “dimentica” il vincolo archeologico

3 Novembre, 2017

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE/NOTARIATO

Colpevole il notaio rogante la compravendita immobiliare che “dimentica” il vincolo archeologico

In tema di responsabilità professionale dei notai, l’omessa indicazione dell’esistenza di un vincolo – nella specie, di natura archeologica – su un bene immobile oggetto di compravendita o permuta, determina, secondo i criteri della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che no”) e della regolarità causale, l’addebito al professionista dell’evento dannoso consistito nella successiva adozione, da parte del Comune, della revoca in autotutela della concessione edilizia e dell’ordine di demolizione delle opere nel frattempo realizzate, nonché nell’acquisizione dell’area al patrimonio demaniale.

Qualora la demolizione in via amministrativa di un’opera edilizia realizzata su un terreno gravato da vincolo archeologico non rilevato dal notaio rogante la relativa compravendita (o permuta) dipenda anche dalla mancanza di talune autorizzazioni amministrative e da difformità urbanistiche, questi ultimi fattori, pur imputabili al danneggiato, non valgono ad interrompere la serie causale, poiché quest’ultimo, se avesse conosciuto dell’esistenza del vincolo, non avrebbe, secondo un criterio logico-probabilistico, acquistato il terreno e non avrebbe intrapreso alcuna attività edilizia (criterio della preponderanza dell’evidenza). Trattandosi, però, di fattori umani, degli stessi è possibile tenere conto nella liquidazione del danno, ponendo a raffronto l’efficienza causale della condotta (colpevole) del notaio e quella (altresì colpevole) dell’acquirente che ha costruito in mancanza di alcune delle autorizzazioni necessarie ed in difformità rispetto al progetto approvato.

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. sentenza 24 ottobre 2017, n. 25113

Corte di Appello di Roma, sentenza 27 marzo 2014, n. 2014

Accoglie ricorso, cassa con rinvio

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