Colpa medica: diritto all’autodeterminazione e diritto alla salute sono temi di indagine diversi

15 Novembre, 2017

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA

Colpa medica: diritto all’autodeterminazione e diritto alla salute sono temi di indagine diversi

L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico. La diversità dei due diritti – diritto all’autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico ed il diritto alla salute – è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione alla salute se la prestazione terapeutica sia stata tuttavia inadeguatamente eseguita; e che la lesione del diritto all’autodeterminazione non necessariamente comporta lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l’intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo. Da ciò consegue che nel caso in cui l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico, e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione – necessario per ottenere un consenso informato – si verifica una “mutatio libelli” e non una mera “emendatio”, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e decisione, che altera l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi, ha ritenuto di confermare la statuizione di inammissibilità pronunciata dal giudice distrettuale per tardività dell’allegazione in ordine al difetto di consenso informato).

 

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Corte di cassazione, Sez. III civ. sentenza 13 ottobre 2017, n. 24072

Corte di Appello di Firenze, sentenza 14 novembre 2013, n. 1751

Dichiara inammissibile il ricorso

 
Primavera Forense

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