CNF: la mediazione vale per la pratica forense

15 Novembre, 2017

Il Consiglio Nazionale Forense – C.N.F., con parere n. 55/2017 pubblicato il 13 novembre 2017, ha stabilito che gli incontri in mediazione a cui assistono i praticanti sono utili ai fini del compimento della pratica legale. Devono cioè computarsi in quelle 20 udienze a semestre a cui devono assistere i praticanti legali.

La partecipazione agli incontri di mediazione dovrà quindi essere riportata sul libretto del praticante. Attenzione, però, dovranno essere incontri di mediazione effettiva e non quelli che si chiudono al primo incontro con una mera dichiarazione di mancata adesione alla procedura di mediazione.

Primavera Forense accoglie con piacere questa novità e assicura a tutti i praticanti piena collaborazione per documentare la loro presenza in mediazione.

Parere del C.N.F. n. 55/2017 del 13 novembre 2017 

Il COA di Bologna chiede di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna)

Pubblicato il 13 novembre 2017

La risposta è nei seguenti termini.

L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che:

“Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”

D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che:

“Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”.

Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.

Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 12 luglio 2017, n. 55

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