Balconi aggettanti e regime delle spese: necessaria una valutazione in concreto dei diversi elementi

13 Aprile 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


In tema di balconi aggettanti, ai fini della corretta imputazione e ripartizione delle relative spese di manutenzione, occorre verificare se l’intervento manutentivo coinvolga la struttura portante, di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento, o il rivestimento che, se assolve ad una funzione estetica, costituisce invece bene comune di tutti i condomini. Tra gli elementi decorativi, possono annoverarsi: i frontalini, intendendo per tali la parte terminale della struttura armata del balcone semplicemente perchè visibile guardando il balcone, a volte a filo, a volte sporgente dallo stesso; il rivestimento – in marmo o con intonaco – della fronte della soletta dell’aggetto, i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia, le balaustre, le viti in ottone, i piombi, le cimose, i basamenti, i pilastrini. Inoltre, senza che tale elencazione possa reputarsi esaustiva, all’interno dei balconi, possono eventualmente anche ricorrere elementi decorativi che costituiscono un ornamento della facciata, assimilabili, per tale loro funzione, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., alle parti comuni dell’edificio, dovendosi tuttavia reputare che l’individuazione di tali elementi, la loro funzione architettonica ed il conseguente regime di appartenenza-condominiale, che devono essere orientati dal canone ermeneutico costituito dalla loro idoneità ad assolvere alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, non possono essere oggetto di un riscontro in astratto, ma devono essere frutto di una verifica in concreto, in base al criterio della loro funzione precipua prevalente.

Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 2 marzo 2018, n. 5014Primavera Forense

Corte di cassazione, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3939

Accoglie ricorso per revocazione e decide nel merito

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