“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile
Dal 29 agosto 2017 vige l’obbligo per gli avvocati di presentare il preventivo, anche in assenza di richiesta esplicita da parte del cliente.
Si consiglia di far sottoscrivere al cliente la seguente bozza di contratto con preventivo, modificabile e aggiornata con la nuova previsione normativa.
Scaricala quiNella bozza di contratto è inserita anche la Clausola Multistep (mediazione + arbitrato) per una più rapida escussione dei propri onorari.
Per un approfondimento sulla clausola multistep clicca qui.
Di seguito il testo dell’art. 13 co. 5, L. n. 247/2012 (Legge Professionale) così come modificato dal DDL Concorrenza che entra in vigore domani 29 agosto 2017.
«Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».
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