Aree destinate a parcheggio: per i parcheggi realizzati in eccedenza non opera il vincolo pertinenziale

28 Settembre, 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista.

“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile


DIRITTI REALI

Aree destinate a parcheggio: per i parcheggi realizzati in eccedenza non opera il vincolo pertinenziale

In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato.
Ne consegue che l’originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo.
In particolare, l’obbligo previsto dalla citata disposizione (introduttivo dell’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942) – secondo cui, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione – si riferisce invero solo agli spazi che si trovino in detta proporzione con la costruzione e non ad altri eventuali ed ulteriori. Conseguentemente, una volta che siano stati riservati per parcheggi spazi nella predetta misura, ogni spazio ulteriore (inteso come spazio libero da costruzioni, ovvero come box, o come autorimessa comune, etc.) è completamente svincolato dalla richiamata disciplina (in quanto ad esso non applicabile) e, quindi, può essere liberamente venduto, locato o formare oggetto di altri negozi giuridici non costituendo pertinenza ai sensi della suddetta normativa speciale, per cui non può escludersi che detti spazi possano assumere, eventualmente, la natura di pertinenza alla stregua, però, dell’articolo 817 cod. civ. Da ciò consegue che la parte la quale chieda la tutela di un suo asserito diritto fondato sull’anzidetta normativa speciale (ovvero in base al ricordato art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dal citato art. 18 della legge n. 765 del 1967, al quale rinvia la successiva legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26, ultimo comma), ha l’onere – trattandosi di un elemento costitutivo del suo prospettato diritto – di dedurre ed, inoltre, di provare che lo spazio (od il garage) oggetto della sua domanda rientra nella specificata proporzione e non costituisce, quindi, uno spazio ulteriore rispetto a quello adibito a parcheggio ai sensi della normativa medesima.

Corte di cassazione, Sez. II civ. ordinanza 1 agosto 2017, n. 19147

Corte di Appello di L’Aquila, sentenza 4 ottobre 2012, n. 1108

Rigetta ricorso

 

Primavera Forense

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