Affitto d’azienda: responsabilità per perdita, deterioramento e presunzione di colpa dell’affittuario

4 Luglio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Il primo comma dell’art. 1588 cod. civ., dettato in tema di locazione, ma applicabile anche all’affitto di azienda in quanto norma generale delle locazioni non incompatibile con la disciplina specifica dell’affitto, che della locazione è una “species”, prevede che il conduttore risponda della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. La norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all’art. 1218 cod. civ., importa che il conduttore, per vincere la presunzione, debba dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresì dell’assenza di colpa e, cioè, del caso fortuito o della forza maggiore. Siffatta prova, come detto, deve essere piena e completa, con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia: siffatto obbligo non è assorbito dall’evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell’evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell’obbligato.

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 7 giugno 2018, n. 14736

Corte di Appello di Roma, sentenza 3 novembre 2014, n. 6716

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