Affitto d’azienda: il riequilibrio contrattuale decorre dalla data della domanda giudiziale

6 Aprile, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


AFFITTO DI AZIENDE

Affitto d’azienda: il riequilibrio contrattuale decorre dalla data della domanda giudiziale

In tema di contratto di affitto (nella specie, di azienda), il riequilibrio del piano contrattuale in conseguenza di un provvedimento autoritativo che abbia alterato l’originaria previsione negoziale, ai sensi del primo comma dell’art. 1623 cod. civ., è legittimamente disposto dal giudice che ne sia richiesto dalla parte che risenta della perdita con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale, senza che egli possa disporre d’ufficio l’applicazione retroattiva del rimedio in forza di un accertamento giudiziale ufficioso.

 

Corte di cassazione, Sez. I civ. ordinanza 5 marzo 2018, n. 5122

Corte di Appello di Firenze, sentenza 24 gennaio 2014, n. 144

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