A soddisfare il requisito della forma scritta sufficiente la sola firma dell’investitore

7 Febbraio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONTRATTI FINANZIARI

A soddisfare il requisito della forma scritta sufficiente la sola firma dell’investitore

Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stesso tenuti.

Corte di cassazione, Sez. Un civ. sentenza 16 gennaio 2018, n. 898

Corte di Appello di Milano, sentenza 22 marzo 2013, n. 1276

Cassa con rinvio

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