“La sentenza in esame ribadisce il principio, ormai consolidato, secondo cui l’istanza di mediazione civile deve essere notificata direttamente alla parte chiamata e non all’avvocato di quest’ultima, anche se tra le parti pende una causa”
Il Tribunale Civile di Roma, giudice Dott. Panunzio, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda, con condanna alle spese, per non aver la parte attrice notificato l’istanza di mediazione civile direttamente al convenuto bensì al suo avvocato.
Quest’ultimo, osserva il giudicante, è soggetto non legittimato a ricevere l’invito in mediazione, poiché munito di procura alle liti limitata alla sola difesa in sede processuale, che non contiene anche poteri di assistenza stragiudiziale della parte, né elezioni di domicilio a tal fine (Trib. Civ. di Roma, sent. n. 1311/2025).
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